Spedizioni transfrontaliere di rifiuti
L’UE rettifica istruzioni per compilare la notifica. Con la Rettifica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 6 aprile 2018, l’UE è intervenuta sul regolamento 669/2008, che integra a sua volta l’allegato IC del citato regolamento 1013/2006, recante le istruzioni specifiche per la compilazione dei documenti di notifica e di movimento. Fermo restando che solitamente il destinatario della spedizione è l’impianto di recupero o smaltimento, e che, in alcuni casi, può essere un’altra persona, ad esempio un commerciante, un intermediario o una società, come la sede legale o l’indirizzo postale dell’impianto di recupero o smaltimento che riceve i rifiuti, quel che cambia, per effetto della rettifica, è che per operare come destinatario, un commerciante, un intermediario o una società devono essere soggetti non più alla giurisdizione del paese di spedizione, bensì a quella del paese di destinazione, e esercitare una qualche forma di controllo legale sui rifiuti nel momento in cui la spedizione arriva nel paese di destinazione.
La Rettifica riguarda, precisamente, il punto 15 della Sezione IV dell’allegato IC, contenente le istruzioni specifiche per compilare il documento di notifica.
Cambia, cioè, il riferimento al paese alla cui giurisdizione essi devono essere soggetti: prima era quello di spedizione, ora quello di destinazione.