SISTRI e subappalto
Nel decidere su una questione incidentale volta all’annullamento dell’atto di ri-ammissione alla gara di un’impresa, il TAR della Sardegna con la sentenza n. 943 del 9 novembre c.a. ha chiarito che il soggetto che intende partecipare a un bando di gara per il quale è richiesta l’iscrizione al Sistri, anche se subappalta il servizio, deve comunque essere iscritto al sistema di tracciabilità dei rifiuti. L’aggiudicatario di una gara per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, quando subappalta fase del servizio a soggetti terzi, si trasforma in intermediario, ed in quanto tale obbligato ad iscriversi al Sistri ai sensi dell’art. 188-ter del D.lgs. 152/06.
Precisa inoltre che la nozione di “intermediario” si attaglia perfettamente all’aggiudicatario del servizio, che subappalti fasi del trattamento dei rifiuti, giacché il subappalto –figura rientrante nella generale nozione di subcontratto— non istituisce un rapporto negoziale diretto fra la stazione appaltante e il subappaltatore, il quale opera su incarico del (solo) subappaltante/aggiudicatario, per cui quest’ultimo assume proprio la veste di “soggetto interposto” (si intende tra produttore e smaltitore dei rifiuti) che sostanzia la nozione di “intermediario”. In quanto tale l’aggiudicatario deve iscriversi al Sistri.
La sentenza del TAR, è importante anche per un altro motivo. Il giudice amministrativo chiarisce, riportando alla memoria una sentenza del Consiglio di stato del 2017, cosa si intende per intermediario.
In un passaggio della sentenza si legge:
“la giurisprudenza ha qualificato “intermediario di rifiuti” il “soggetto professionale dotato di qualificazione adeguata in ordine alle caratteristiche dei rifiuti e delle connesse esigenze e modalità di movimentazione e destinazione” cui “possono essere demandate tutte le incombenze giuridiche e tecniche necessarie per il corretto trattamento dei rifiuti, e cioè il trasporto e il recupero o smaltimento finale, anche senza la materiale detenzione degli stessi… l’intermediario di rifiuti è quindi colui che organizza per conto di terzi la complessa attività di conferimento dei rifiuti destinati a recupero o smaltimento ed in tale ambito egli si interpone tra i produttori o detentori e le imprese preposte a queste due ultime attività (recupero o smaltimento), con lo scopo di ricercare per i primi le migliori condizioni” (così Consiglio di Stato, Sezione V, 11 maggio 2017, n. 2183);