Rifiuti da manutenzione
Sulla base di un quesito avanzato da un Consorzio per la raccolta e lo smaltimento dell’halon, il Ministero dell’Ambiente si è pronunciato relativamente alla gestione dei contenitori di gas provenienti dagli interventi di manutenzione eseguiti su impianti antincendio. Nel definire l’ambito di applicazione della normativa comunitaria sul riutilizzo del gas halon, il MinAmbiente ha precisato gli adempienti contabili che scaturiscono nella fattispecie di cui all’art. 266 comma 4 della Parte IV del D.lgs. 152/06 “I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività“.
In base all’art. 266 del D.lgs. 152/06, il luogo di produzione dei rifiuti da attività di manutenzione può coincidere con un luogo diverso rispetto a quello di effettiva origine. O meglio! Si fa finta che il rifiuto venga prodotto presso la sede del manutentore. Questa finzione giuridica vale solo in merito al deposito temporaneo, non anche per il formulario di identificazione del rifiuto che deve essere compilato per il tratto di strada che intercorre dal luogo effettivo di produzione al domicilio/sede del manutentore. Nel formulario il produttore – manutentore – sarà trasportatore e anche destinatario.
Mentre il registro di carico e scarico deve essere detenuto e conservato presso il luogo ove si realizza il deposito temporaneo. Infine poiché il manutentore trasporta i rifiuti da se stesso prodotti deve essere iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, usufruendo eventualmente dell’iscrizione agevolata se soddisfa le condizioni di cui al comma 8 del summenzionato articolo 212.