Rettifica CER
Con la Rettifica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 6 aprile 2018, l’UE ha provveduto a modificare la decisione 2014/955/UE, che aveva a sua volta sostituito l’elenco dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE ai sensi della direttiva 2008/98/CE.
Si ricorda che l’elenco ha sostituito parte dell’Allegato D alla Parte IV del D.lgs. 152/2006.
Ad esempio, nell’ambito dei rifiuti prodotti da centrali termiche e altri impianti termici, il codice 100101, riferito a ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104), al posto dei fanghi fa ora riferimento alle scorie. Il capitolo 17 dell’elenco, poi, corrispondente a rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione, compreso il terreno proveniente da siti contaminati, fa oggi riferimento ai Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno escavato proveniente da siti contaminati).
Di rilievo, inoltre, nell’ambito del capitolo 20, riferito ai rifiuti urbani, il chiarimento circa il codice 200306, prima corrispondente a rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico, che corrisponde ora ai rifiuti della pulizia delle fognature.
Cambiano i riferimenti nell’ambito del capitolo 19: precisamente, al sottocapitolo 10, relativo a rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo, la voce frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, contenenti sostanze pericolose, con codice 191003*, deve leggersi fluff – frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose, e, di conseguenza, la voce 191004 deve leggersi fluff – frazione leggera e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 191003.