RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI DI METALLI FERROSI E NON FERROSI.
NUOVE MODALITÀ SEMPLIFICATE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI E DI TENUTA DI REGISTRO E FORMULARI.
In attuazione all’art. 1 commi 123 e 124 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza del 4 agosto 2017, n. 124, è uscito il Decreto MinAmbiente 1 febbraio 2018 recante “Modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi.” (GU S.G. n. 32 – 08/02/2018).
Il Decreto definisce in particolare le modalità di compilazione del formulario di identificazione rifiuti, di cui all’art. 193 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel caso di raccolta presso più produttori o detentori nell’ambito di un trasporto effettuato con lo stesso veicolo, nonché le modalità semplificate relative alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’art. 190.
Il Decreto si applica ai soggetti che già esercitano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali con procedura ordinaria, nonché ai soggetti che si iscriveranno all’Albo secondo una nuova procedura semplificata, che l’Albo deve definire entro 30 gg.
Nel caso di raccolta presso più produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo nell’ambito della stessa giornata, i rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi sono accompagnati da un nuovo formulario di identificazione, conforme al modello di cui all’allegato «A», da compilare e gestire con nuove modalità di cui all’allegato «B».
All’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico si ottempera mediante la conservazione in ordine cronologico per cinque anni dei formulari di identificazione rifiuti.
Inoltre, le associazioni di volontariato e gli enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale (non più di quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superi le cento tonnellate annue complessive) di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana, operano d’intesa con i comuni territorialmente competenti e previa iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, il quale individua apposite modalità che consentano la temporanea iscrizione dei veicoli concessi in uso in conformità alle norme che disciplinano l’autotrasporto di cose.