Piano di emergenza per gli impianti di stoccaggio rifiuti
Con la Legge 1 dicembre 2018, n. 132 è stato introdotto l’obbligo, per gli impianti esistenti di stoccaggio e lavorazione rifiuti, di presentare un “Piano di emergenza interno” entro il prossimo 4 marzo del 2019.
All’interno del Capo II “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa” è stato inserito l’art. 26bis dedicato, appunto, agli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti sia di nuova realizzazione che esistenti.
Tale adempimento, adesso, è richiesto allo scopo di:
- controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
- mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante [ricordo che l’espressione “incidente rilevante” è stata coniata con la Direttiva Seveso, una Direttiva destinata a prevenire incidenti in impianti industriali nei quali vengono trattate sostanze pericolose].