Giurisprudenza: Violazione prescrizioni AIA
Ai fini della responsabilità penale per violazione delle prescrizioni dell’AIA relative alla “gestione rifiuti”, la nozione di “gestione” non è agganciata a quella dell’articolo 183, D.lgs. 152/2006 ma più ampia.
La Cassazione nella sentenza 7 novembre 2018, n. 50143 ha confermato la condanna del titolare di una impresa della Toscana per violazione delle prescrizioni contenute nell’AIA ai sensi dell’articolo 29-quaterdecies, comma 3, lettera b) del Dlgs 152/2006 e riferite alla “gestione dei rifiuti”. L’imputato lamentava che la locuzione “gestione dei rifiuti” contenuta nel citato articolo 29-quaterdecies fa richiamo espresso alla definizione contenuta nell’articolo 183, lettera n) del Dlgs 152/2006 e che le violazioni contestate erano invece mere irregolarità non rientranti nella “gestione dei rifiuti” come definita al predetto articolo 183.
Per la Cassazione, a prescindere dal fatto che le condotte contestate comunque rientravano nella nozione di “gestione rifiuti” ex articolo 183, Dlgs 152/2006, ha tenuto a precisare che la disciplina AIA del D.lgs. 152/2006 (Parte III-bis) quando richiama le violazioni delle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata relative alla “gestione dei rifiuti” non fa un richiamo puntuale alla nozione di “gestione” contenuta nella Parte Quarta del medesimo D.lgs. 152/2006. La locuzione contenuta nella disciplina AIA va intesa in senso ampio e non necessariamente ancorato alla nozione della Parte IV del medesimo Codice ambientale. Nel caso specifico si tratta di violazione del cronoprogramma relativamente ai controlli da effettuare, cartellonistica sbagliata e in alcuni casi insufficiente, documentazione mancante per la radioattività, stoccaggio di rifiuti in area esterne senza alcun accorgimento per la raccolta dei reflui.