Dal 18 giugno in vigore la riforma End of Waste
Il 18 giugno 2019 è entrata in vigore la legge 55/2019 che sancisce l’utilizzo mirato dei criteri previsti dai decreti sul recupero semplificato dei rifiuti, per il rilascio delle autorizzazioni in via ordinaria “EoW”.
La novità è prevista dal nuovo comma 3 dell’articolo 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) del D.lgs. 152/2006, il quale, a seguito della novella operata dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019 (di conversione del decreto-legge 32/2019, cd. “Sblocca cantieri”), stabilisce che nelle more dell’adozione di uno o più decreti recanti i criteri EoW per specifiche tipologie di rifiuti, le autorizzazioni ordinarie per gli impianti di recupero rifiuti (ex Titolo III-bis o articoli 208, 209, 211 del Dlgs 152/2006) devono essere concesse, “per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività“, sulla base dei criteri indicati nei provvedimenti che disciplinano il recupero semplificato dei rifiuti (D.M. 5 febbraio 1998, D.M. 161/2002 e D.M. 269/2005). Le prescrizioni in materia di “quantità di rifiuti“, ammissibili nell’impianti e da sottoporre a recupero, vanno invece individuate dalle autorizzazioni.
Il MinAmbiente viene autorizzato ad emanare, “con decreto non avente natura regolamentare”, delle apposite linee guida per l’applicazione uniforme della disciplina a livello nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell’impianto e ai controlli sugli oggetti/sostanze che ne costituiscono il risultato. I titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente al 18 giugno 2019, dovranno presentare istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle linee guida entro un anno dall’entrata in vigore del decreto di cui al punto precedente.