Cassazione: trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario
Confermando oramai un orientamento consolidato, la Corte di Cassazione ribadisce che tutti i trasporti di rifiuti pericolosi senza formulario avvenuti prima del 16 agosto 2011 sono stati depenalizzati a causa di un “vero e proprio vuoto normativo“.
Con la sentenza n. 1951 del 18 gennaio scorso, la Suprema Corte ha confermato il principio che il trasporto di rifiuti pericolosi eseguito senza formulario ovvero con formulario recante dati incompleti o inesatti, prima del 16/08/2011, non è previsto dalla legge come reato.
Il fatto che poi il legislatore abbia posto rimedio reintroducendo il reato con il D.lgs. 121/2011, ha valenza solo per i fatti-reato commessi successivamente all’entrata in vigore del citato decreto, ossia dal 16 agosto 2011.