Cassazione: Cessazione qualifica rifiuto
Nelle quantità massime di rifiuti stoccabili in un impianto di recupero vanno conteggiati anche i rifiuti che, ancorché soggetti a procedura di recupero, non hanno ancora cessato la qualifica ex articolo 184-ter, D.lgs. 152/2006.
Con queste motivazioni, la Corte di Cassazione (sentenza 18891/2018) ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza del Tribunale di Treviso il quale, dopo aver incluso nel conteggio dei rifiuti ammissibili in un impianto di recupero anche i rifiuti già trattati ma che non avevano ancora completato il processo di cessazione della qualifica di rifiuto (mancando il test di cessione), aveva ritenuto superato il quantitativo istantaneo massimo di rifiuti ammissibili fissato dall’autorizzazione provinciale.
Secondo la Cassazione, il materiale deve considerarsi rifiuto fino a quando non concorrono tutte le circostanza che qualificano tale materiale un EoW.