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Albo: precisazioni sui requisiti RT e sulla dotazione dei mezzi


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In data 7 dicembre 2018 il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato due Circolari relativamente a due questioni ben distinte.

La prima, la n. 152, riguarda la figura del Responsabile Tecnico per la categoria 10 (bonifica dei beni contenenti amianto), in ordine alla quale era stato richiesto al Comitato di chiarire se sussista l’obbligo di sostenere la verifica per un RT nominato per la categoria 10A (bonifica di beni contenenti amianto effettuata su materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi) prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, e se l’esperienza maturata in cat. 10A possa valere anche per la cat. 10B (bonifica di beni contenenti amianto effettuata su materiali d’attrito, materiali isolanti, contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto). Risponde il Comitato che l’RT nominato per la cat. 10A alla data di entrata in vigore della nuova disciplina deve sostenere solo la verifica di aggiornamento di cui all’art. 3 della Delibera 6/2017, anche ai fini dell’iscrizione in cat. 10B. Risponde, invece, negativamente alla seconda questione sollevata, precisando che l’esperienza maturata dal responsabile tecnico nelle attività di cui alla cat. 10A non può essere ritenuta valida per l’iscrizione in Ca. 10B; quindi in mancanza della esperienza nelle attività di cui alla cat. 10B, il Responsabile Tecnico in questione può assumere l’incarico solo per la Cat. 10B classe E, per la quale è necessario solo aver superato le verifiche.

 

La seconda delibera, la n. 153, riguarda il calcolo dei requisiti minimi per l’iscrizione in cat. 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani), sottocategoria D6 (raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane, extraurbane e autostrade) con riferimento a quanto stabilito dalla Delibera n. 8 del 12 settembre 2017, che ha modificato la Delibera n. 5 del 3 novembre 2016. Sul punto il Comitato chiarisce che ai soli fini del calcolo della dotazione tecnica per conseguire il requisito minimo per lo svolgimento dell’attività prevista dalla sottocategoria D6 “sono equiparati ai previsti autocarri, gli autoveicoli per trasporto specifico“. Quindi l’Albo conclude che, con la modifica apportata alla sottocategoria di cui alla Tab. D6 dalla Delibera n. 8/2017, in base alla quale non si richiede più come obbligatoria, per le classi a) e b), la disponibilità di macchine operatrici o di veicoli ad uso speciali, con l’iscrizione nella cat. 1 per lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, in una determinata classe, è possibile svolgere tutte le attività di cui alla stessa classe o classe inferiore delle singole sottocategorie, compresa la sottocategoria di cui alla Tab. D6.

Resta invece fermo l’obbligo, per le imprese che intendono svolgere anche l’attività di cui alla sottocategoria “Raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d’acqua”, Tab. D7, di disporre delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti.

Filippo Grifoni

Dottore in Economia e Commercio

Elena Ramaldi

Dottoressa in Geologia

Lisa Berretti

Dottoressa in Scienze Forestali e Ambientali

Cristina Pini

Dottoressa in Lettere e Filosofia

Tommaso Sgaragli

Dottore in Ingegneria Ambientale

Roberta Boncinelli

Dottoressa in Giurisprudenza

Gianluca Pansini

Dottore in Geologia

Paolo Campinoti

Dottore in Ingegneria Elettronica

Stefano Maci

Dottore in Scienze Ambientali

Duccio Feri

Dottore in Ingegneria Ambientale

Valerio Toninelli

Dottore in Ingegneria Ambientale

Luca Tofani

Geometra

Massimo Rolla

Dottore in Chimica

Silvia Gherardini

Dottoressa in Ing. Chimico Ambientale

Silvia Angelini

Dottoressa in Scienze Geologiche

Alessio Tepsich

Dottore in Biologia Ambientale

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