Albo Gestori Ambientali: Novità RT
Due nuove Deliberazioni dell’Albo Gestori Ambientali, la n. 3 e la n. 4 entrambe datate 25 giugno c.a., in vigore dal 19 luglio prossimo.
La Deliberazione n. 3 ha modificato l’art. 2 della Deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, introducendo il comma 2bis che prevede la possibilità, una volta superata la verifica iniziale, di sostenere le verifiche relative ai soli ulteriori moduli di specializzazione fino ad un massimo di tre moduli a sessione.
Questo significa che non è necessario ad ogni sessione rifare il modulo generale e che ad ogni sessione si può richiedere di sostenere le verifiche per più moduli di specializzazione (fino a 3 per sessione).
Sempre con la Deliberazione n. 3, l’Albo ricorda, in riferimento a quanto introdotto con il comma 2bis, che nel caso in cui, allo scadere del quinquennio, il soggetto non abbia superato la verifica di aggiornamento relativa al modulo obbligatorio, perde il requisito di idoneità anche nei casi in cui sia ancora in corso di validità quinquennale l’idoneità ottenuta per i moduli specialistici.
La Deliberazione n. 4 invece, oltre che riproporre le regole generale per l’iscrizione, pagamenti, etc., dispone che per iscriversi a più moduli specialistici nella stessa sessione di verifica occorre:
- aver superato la verifica iniziale costituita dal modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico (o meglio non si può fare una verifica costituita solo dal modulo generale);
- il candidato, che ha già ottenuto l’idoneità mediante il superamento della verifica di cui alla lett. a, può iscriversi per gli ulteriori moduli di specializzazione senza dover nuovamente sostenere la verifica per il modulo generale (e questo deriva dalla Deliberazione n. 3/2019).
Dal 19 di luglio c.a. sono abrogate le Deliberazioni n. 7 del 30 maggio 2017 e n. 10 del 28 novembre 2017.