ALBO GESTORI AMBIENTALI: LA MODULISTICA PER L’ISCRIZIONE ALLA CATEGORIA 4-BIS
Con la Deliberazione n. 2 del 24 aprile 2018, in vigore dal 15 giugno 2018, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha individuato la sottocategoria 4-bis, relativa alle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, definendo i relativi criteri e requisiti per l’iscrizione.
A pochi giorni dall’entrata in vigore della Deliberazione n. 2, l’Albo ha provveduto a trasmettere, con nota prot. 0010237 del 21 giugno 2018, la Deliberazione n. 3 del 4 giugno 2018, recante “Modelli di provvedimento d’iscrizione e di diniego dell’iscrizione nella categoria 4-bis”.
I due modelli sono riportati rispettivamente nell’allegato A (iscrizione) e B (diniego dell’iscrizione) della deliberazione medesima.
Come esplicitato nel modello del provvedimento di iscrizione, durante il trasporto i rifiuti dovranno essere accompagnati dal provvedimento d’iscrizione, corredato dalla dichiarazione sottoscritta del legale rappresentante, attestante che il provvedimento è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale dell’Albo Gestori. Non sarà consentito trasportare rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi in polvere e, quanto agli ingombranti, sono esclusi i rifiuti metallici provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Non manca, poi, la menzione all’obbligo del trasportatore di “sincerarsi dell’accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all’insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste”.
Si ricorda che le modalità semplificate (ad esempio, il formulario ad hoc) per la raccolta e il trasporto, previste dalla legge “Concorrenza” 124/2017 (articolo 1, commi 123 e 124), sono state definite dal MinAmbiente con un decreto direttoriale del 1° febbraio 2018.