Albo: Categoria 2-ter trasporto rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi
Prima della pausa estiva, l’Albo Gestori Ambientali ha emanato altre due Delibere che rendono completa l’attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale 1 febbraio 2018, relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi, effettuate da associazioni di volontariato ed enti religiosi.
Il Comitato nazionale dell’Albo con la Deliberazione n. 5 del 31 luglio 2018 ha adottato con riferimento alla sottocategoria 2-ter, il modello di provvedimento d’iscrizione e di diniego dell’iscrizione (rispettivamente Allegato A e Allegato B della Delibera).
A differenza delle altre categorie, le associazioni di volontariato ed enti religiosi potranno rimanere iscritte prive di veicoli, i quali, però, ai fini del loro utilizzo dovranno essere iscritti mediante richiesta alla competente Sezione Regionale almeno 10 gg prima dell’evento organizzato, dimostrandone la piena disponibilità, e dovrà essere data prova di intesa già stabilita con i Comuni territorialmente competenti.
In tal senso, la Deliberazione n.6 del 31 luglio va a sostituire il modello contenuto nella deliberazione 4/2018 con il nuovo e definitivo modello di atto notorio (Allegato A), documento che viene tradizionalmente utilizzato dalle imprese per l’immediata operatività del veicolo per il trasporto dei rifiuti.
Ricordo (cfr. e-mail sotto) infatti che sono state introdotte due nuove categorie di iscrizione all’Albo:
- 4-bis, imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi (deliberazione n. 2 del 24 aprile 2018);
- 2-ter, associazioni di volontariato ed enti religiosi per raccolta e trasporto occasionali di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana (deliberazione n. 4 del 4 giugno 2018);
e per entrambe l’iscrizione non prevede:
- la nomina di un Responsabile Tecnico;
- la prestazione delle garanzie finanziarie;
- la dimostrazione della capacità finanziaria;
- la redazione dell’attestazione del Responsabile Tecnico per dimostrare l’idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti. Tale idoneità viene dichiarata direttamente dal legale rappresentante o dal titolare.