ALBO GESTORI AMBIENTALI: REQUISITO MORALE E REATO CONTINUATO
Con la Circolare n. 4 del 7 marzo 2019, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha chiarito come deve essere valutato il requisito morale del candidato all’iscrizione. In particolare, l’art. 10 del D.M. 120/2014, il Regolamento dell’Albo Gestori, espressamente richiede che per l’iscrizione occorre che il titolare o legale rappresentante dell’impresa non sia stato condannato alla pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente, incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica, e che non sia stato condannato alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi.
Sulla questione, il Comitato ha voluto chiarire cosa fare in caso di condanne per lo stesso reato, in tempi diversi, con pene – per ogni condanna – pari o inferiori ad un anno di reclusione. Infatti, se è stata applicata la disciplina del reato continuato (art. 671 c.p.p. e art. 81 c.p.) le pene, unificate dal vincolo della continuazione, possono superare il limite di un anno: in quel caso, secondo il Comitato Nazionale dell’Albo, la pena dovrà essere “valutata unitariamente anche ai fini della eventuale perdita del requisito morale“.
Quindi il soggetto pluricondannato con pene inferiori a un anno di reclusione, poi unificate in sede esecutiva con conseguente superamento del limite di un anno, perde il requisito morale richiesto per l’iscrizione all’Albo gestori.
Secondo il Comitato nazionale, in tale ipotesi la pena va valutata unitariamente anche ai fini della eventuale perdita del requisito morale richiesto per l’iscrizione all’Albo gestori: se da un lato infatti la previsione del reato continuato comporta conseguenze favorevoli al reo in termini di durata complessiva della pena, lo stesso deve adeguatamente considerare anche le conseguenze sfavorevoli.