Il Codice penale accoglie l’ipotesi delittuosa del traffico illecito di rifiuti!
Il 6 aprile 2018 entrerà in vigore il D.lgs. 21/2018 che trasferisce nel Codice penale la fattispecie delittuosa di “traffico illecito di rifiuti,” attualmente disciplinata dall’articolo 260 del D.lgs. 152/2006.
Sarà l’art. 452-quaterdecies del Codice penale a sanzionare il reato, e tutti i riferimenti nel Testo Unico Ambientale all’art. 260, dovranno intendersi un rimando al nuovo articolo del C.p.
Il disposto di legge è rimasto perfettamente identico, ha solo trovato una collocazione giuridica più appropriata.
Contestualmente è stato disposto il coordinamento del testo dell’articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale, per confermare la competenza per le indagini su questo delitto del Pubblico Ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto.