Cassazione: l’appaltatore è il produttore dei rifiuti
La Corte di Cassazione ha, con sentenza 9 gennaio 2018, n. 223, ribadito che la stipulazione di un contratto di appalto per lavori edili comporta che sia l’appaltatore il produttore di rifiuti e non il committente; da ciò deriva che gravano sul primo tutti gli obblighi connessi al corretto smaltimento/recupero dei rifiuti, con conseguente responsabilità se il trasporto dei rifiuti avviene senza autorizzazione (ex articolo 256, D.lgs. 152/2006).
Nel caso specifico, l’imputato che aveva trasportato rifiuti da demolizione senza le prescritte autorizzazione, è stato ritenuto responsabile del reato di gestione illecita di rifiuti, a nulla valendo i tentativi di coinvolgere il committente in concorso di reato.